Circolare Inps 107/2017: indicazioni operative in merito alla disciplina delle prestazioni lavorative occasionali

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Pubblichiamo, di seguito, la circolare INPS n. 107 del 5 luglio 2017, che  fornisce indicazioni operative in merito alla disciplina delle prestazioni occasionali, introdotta dall’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge n. 96 del 21 giugno 2017 (vedi circ. del Dipartimento n.172 dello scorso 21 giugno) – clicca qui per prenderne visione.
La gestione dei flussi informativi e finanziari delle prestazioni di lavoro occasionali è affidata all’Inps.  La piattaforma informatica sarà disponibile a partire dal 10 luglio 2017, data dalla quale datori di lavoro e lavoratori potranno e dovranno preventivamente registrarsi al seguente servizio: [ http://www.inps.it/ ]www.inps.it/Prestazioni Occasionali, o avvalendosi del contact center dell’Inps. Gli sviluppi della piattaforma informatica volti a consentire l’operatività di intermediari e patronati saranno resi disponibili entro il mese di luglio 2017.
La circolare fornisce le indicazioni operative per accedere alle prestazioni del Libretto Famiglia e del Contratto di Prestazione Occasionale, sia in qualità di lavoratori che di datori di lavoro. Riassumiamo i principali punti. 

Viene innanzitutto fornita una precisazione: i limiti economici annui di 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, di 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, di 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, sono da considerarsi al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione, essendo riferiti ai compensi percepiti dal prestatore.
Per entrambe le modalità di utilizzo, il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale, sono previsti:· registrazione del datore di lavoro e del lavoratore attraverso piattaforma informatica gestita dall’INPS, o tramite il contact center dell’Istituto;· versamento preventivo, da parte del datore di lavoro, della provvista per il pagamento delle prestazioni e dei contributi obbligatori attraverso il mod. F24 ovvero strumenti di pagamento elettronici;· comunicazione preventiva, da parte del datore di lavoro, della prestazione di lavoro occasionale;· pagamento diretto del lavoratore, da parte dell’INPS, entro il 15 del mese successivo alla prestazione tramite accredito in conto corrente o su carta di credito dotata di Iban o  bonifico domiciliato riscuotibile presso un ufficio di Poste Italiane Spa.

Viene ribadito che il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:- € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;- € 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS;- € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;- € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione.

Per il Contratto di prestazioni occasionali utilizzabile da soggetti diversi dalle famiglie, la circolare ribadisce che  la misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in 9 euro l’ora. Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a 36 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. Al compenso si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore:- contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 %;- premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 %.In relazione al compenso minimo orario di € 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a € 2,97 (INPS ivs), € 0,32 (INAIL).Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore nella misura dell’1,0 %.

Quanto al limite dimensionale, non essendo ammesso il ricorso al contratto di prestazione di lavoro occasionale per i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, la circolare stabilisce che  il periodo di riferimento per il calcolo è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Ai fini del computo, devono essere ricompresi i lavoratori d iqualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), mentre i lavoratori part-time e intermittenti sono computati in proporzione all’orario svolto. Nella prima fase di avvio dell’operatività delle prestazioni di lavoro occasionale, il requisitodimensionale sarà autocertificato dall’utilizzatore attraverso la piattaforma telematica.

Con riferimento alla comunicazione preventiva, come ricorderete,  gli estremi della prestazione vanno comunicati all’Inps almeno sessanta minuti prima dell’inizio. E’ inoltre prevista la possibilità di revoca della dichiarazione inoltrata, qualora la prestazione medesima non dovesse essere resa, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione.Ad evitare abusi, l’Inps trasmette al lavoratore la comunicazione di revoca e  la circolare fornisce la possibilità di confermare, da parte del lavoratore (o dell’utilizzatore), l’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, attraverso le funzionalità della procedura telematica Inps. Una volta comunicato l’avvenuto svolgimento della prestazione, la procedura non consente all’utilizzatore la trasmissione di revoca riferita alla stessa prestazione lavorativa. La conferma dell’avvenuto svolgimento sarà disponibile entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello della prestazione. Inoltre l’Inps, anche in raccordo con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, effettuerà controlli automatici sulle revoche, sulla base di indicatori di rischio calcolati in funzione della frequenza di ricorso alla revoca della dichiarazione da parte dell’utilizzatore. A fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta, l’avvenuta revoca della dichiarazione preventiva da parte dell’utilizzatore determina l’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero.

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